Legge 2 agosto 1952, n. 1118 Art. 2
Il comando presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente la durata di un triennio e puo' essere rinnovato per successivi trienni. Esso e' disposto con decreto interministeriale.
Il comando presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente la durata di un triennio e puo' essere rinnovato per successivi trienni. Esso e' disposto con decreto interministeriale.