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Legge 2 agosto 1952, n. 1086 · Legge 2 agosto 1952, n. 1086 — Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra

Legge 2 agosto 1952, n. 1086 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonche' per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648 .