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Legge 2 agosto 1952, n. 1086 · Legge 2 agosto 1952, n. 1086 — Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra

Legge 2 agosto 1952, n. 1086 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata. Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 2800.