Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 24Espropriazione per inadempienza
CAPO III DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie. Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.