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Legge 25 luglio 1952, n. 991 · Legge 25 luglio 1952, n. 991 — Provvedimenti in favore dei territori montani

Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 23Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati

CAPO III DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti. Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.