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Legge 25 luglio 1952, n. 915 · Legge 25 luglio 1952, n. 915 — Sistemazione della previdenza marinara

Legge 25 luglio 1952, n. 915 Art. 12

TITOLO II Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e' cosi' modificato: "L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni: a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di eta' o 35 anni di assicurazione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne; b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione". L' art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e' abrogato.