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Legge 25 luglio 1952, n. 915 · Legge 25 luglio 1952, n. 915 — Sistemazione della previdenza marinara

Legge 25 luglio 1952, n. 915 Art. 11

TITOLO II Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale

In KraftAmtlicher Text

Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , con la estensione prevista dall' art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e' elevato a lire 1.440.000 annue. Detto limite potra' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.