Legge 25 luglio 1952, n. 915 · Legge 25 luglio 1952, n. 915 — Sistemazione della previdenza marinara
Legge 25 luglio 1952, n. 915 Art. 11
TITOLO II Disposizioni per il personale inscritto alla gestione speciale
Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , con la estensione prevista dall' art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e' elevato a lire 1.440.000 annue. Detto limite potra' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.