Legge 25 luglio 1952, n. 1115 Art. 3
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.