Legge 25 luglio 1952, n. 1115 Art. 2
Per fronteggiare l'onere di lire 34.000.000, afferente all'esercizio 1951-52 viene ridotta, per un equivalente importo, la spesa autorizzata con l'art. 2, punto e), della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.