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Legge 11 luglio 1952, n. 966 · Legge 11 luglio 1952, n. 966 — Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950

Legge 11 luglio 1952, n. 966 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Alla spesa prevista dal precedente art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 4 novembre 1951, n. 1196 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.