Legge 11 luglio 1952, n. 966 Art. 2
Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell' art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994 .
Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell' art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994 .