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Legge 11 luglio 1952, n. 911 · Legge 11 luglio 1952, n. 911 — Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi

Legge 11 luglio 1952, n. 911 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I titoli di credito emessi dalle aziende di credito e dagli uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato origine alla trasmissione di titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento. Nella valutazione la Commissione di cui al precedente art. 5 terra' in ogni caso presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 .