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Legge 11 luglio 1952, n. 911 · Legge 11 luglio 1952, n. 911 — Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi

Legge 11 luglio 1952, n. 911 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'esame delle istanze di sblocco e' demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro per il tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terra' conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli. Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le finanze.