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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione, i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione. Nessun pagamento di contributo potra' essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi da demolire. Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in effettivo esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione. Le domande e i documenti per la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle navi.