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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Qualora la velocita' alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell' art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo art. 6.