Legge 13 giugno 1952, n. 811 Art. 3
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'assessore ai lavori pubblici, della Regione siciliana.
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'assessore ai lavori pubblici, della Regione siciliana.