Legge 13 giugno 1952, n. 811 Art. 1
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui fino all'ammontare di 4 miliardi per il risanamento urbanistico ed edilizio della citta' con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.