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Legge 24 maggio 1952, n. 610 · Legge 24 maggio 1952, n. 610 — Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

Legge 24 maggio 1952, n. 610 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Province e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1 gennaio 1899, ed in servizio al 1 gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e dell'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale. L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interni, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1 gennaio 1950.