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Legge 24 maggio 1952, n. 610 · Legge 24 maggio 1952, n. 610 — Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

Legge 24 maggio 1952, n. 610 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1 gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1 gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali dal 1 gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni. Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonche' quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 e 16. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.