Legge 23 maggio 1952, n. 623 Art. 15
Le disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 marzo 1951, n. 290 , riferentisi ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge medesima, si intendono estese ai contributi di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Le disposizioni degli articoli 4 e 7 della detta legge, riferentisi ai contributi di cui alla lettera c) del menzionato art. 2, debbono, invece, intendersi riferite ai contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo.