Legge 23 maggio 1952, n. 623 Art. 14
L' art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 290 , e' modificato come segue: "L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche".