Legge 8 aprile 1952, n. 212 Art. 16
Salve le indennita' spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima. L'ultimo comma dell' art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392 , e' abrogato.