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Legge 8 aprile 1952, n. 212 · Legge 8 aprile 1952, n. 212 — Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 8 aprile 1952, n. 212 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il contributo di cui all' articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente. Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.