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Legge 4 aprile 1952, n. 218 · Legge 4 aprile 1952, n. 218 — Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 34

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche: Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo. Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri. Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)) .