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Legge 4 aprile 1952, n. 218 · Legge 4 aprile 1952, n. 218 — Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 33

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi e' effettuato in base alle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.