Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 25
((Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata)) .