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Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi

Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 24

In KraftAmtlicher Text

((I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio)) .