Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 6
TITOLO I. Operai permanenti e temporanei.
La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non puo' essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.