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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 5

TITOLO I. Operai permanenti e temporanei.

In KraftAmtlicher Text

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge. Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.