Legge 23 febbraio 1952, n. 101 Art. 7
La Giunta esecutiva e' composta: 1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione; 2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
La Giunta esecutiva e' composta: 1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione; 2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.