Legge 23 febbraio 1952, n. 101 Art. 4
E' devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell' art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 . L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi: a) col 20 per cento delle corresponsioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle societa' concessionarie; b) col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall' art. 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571 , che in prosieguo di tempo potra' essere attribuito a favore dei comuni dell'Isola; c) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola; d) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo; e) con i contributi volontari delle societa' ed imprese industriali e commerciali dell'Isola; f) con i proventi delle attivita' e dei servizi direttamente esercitati; g) con ogni altro contributo che potra' essergli assegnato da associazioni o da privati.