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Legge 15 febbraio 1952, n. 80 · Legge 15 febbraio 1952, n. 80 — Provvedimenti vari in materia di assegni familiari

Legge 15 febbraio 1952, n. 80 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Fermo restando il disposto dell' art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , il limite di eta' di 14 anni previsto per gli assegni familiari per i figli dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e' elevato a 18 anni nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e professioni e arti, del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari, qualora i figli stessi, salvo quanto e' previsto dall'art. 13 del citato decreto legislativo, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attivita' comunque retribuita.