Legge 15 febbraio 1952, n. 80 Art. 5
Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari: a) le attivita' e le passivita' derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania; b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.