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Legge 18 gennaio 1952, n. 40 · Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 6

CAPO I. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario.

In KraftAmtlicher Text

Conseguono l'idoneita' negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno pero' aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi. Conseguono l'idoneita' esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963)) .