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Legge 18 gennaio 1952, n. 40 · Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 5

CAPO I. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario.

In KraftAmtlicher Text

Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963)) . ((Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello)) . Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.