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Legge 18 gennaio 1952, n. 40 · Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 19

CAPO VI. Avanzamento dei sottufficiali del servizio sedentario e dei sottufficiali e militari di truppa in congedo.

In KraftAmtlicher Text

Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti: per l'idoneita' all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneita' fisica a tutti i servizi del Corpo, ma e' sufficiente che il sottufficiale sia idoneo ai disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario; gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianita' e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio; il sottufficiale idoneo all'avanzamento non puo' essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianita' nel servizio ordinario; nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.