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Legge 18 gennaio 1952, n. 40 · Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 18

CAPO V. Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori.

In KraftAmtlicher Text

In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.