Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 18
CAPO V. Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori.
In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.