Legge 2 gennaio 1952, n. 14 Art. 4
Il contributo di cui all' art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 721 , continuera' ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951 per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1 gennaio 1951 durante i quali sara' corrisposto l'assegno previsto dall'art. 1.