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Legge 2 gennaio 1952, n. 14 · Legge 2 gennaio 1952, n. 14 — Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare

Legge 2 gennaio 1952, n. 14 Art. 3

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I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti: a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno; b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio; c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera; d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.