Legge 2 gennaio 1952, n. 14 Art. 3
I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti: a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno; b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' inscritto e che ha cessato di prestare servizio; c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera; d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.