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Legge 24 luglio 1951, n. 971 · Legge 24 luglio 1951, n. 971 — Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito

Legge 24 luglio 1951, n. 971 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , al compimento del 13° anno di anzianita' nel grado. Le eccedenze che per effetto delle disposizioni del comma precedente si formeranno rispetto all'organico dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia stabilito dall'art. 1 della presente legge, saranno riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.