Legge 24 luglio 1951, n. 971 Art. 1
Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l' art. 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , quale risulta modificato dall' art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306 , sono transitoriamente fissati come segue: sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800; marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia: n. 10.200. Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.
Verweist auf
- Legge 24 luglio 1951, n. 971 Art. 14