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Legge 29 giugno 1951, n. 489 · Legge 29 giugno 1951, n. 489 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Legge 29 giugno 1951, n. 489 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata> in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma. Il trattamento previsto dal precedente comma e' ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione. Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320 , e' soppresso. Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.