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Legge 29 giugno 1951, n. 489 · Legge 29 giugno 1951, n. 489 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Legge 29 giugno 1951, n. 489 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attivita' di servizio spettano le indennita' e i rimborsi di cui al precedente art. 13 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti. Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennita' e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto e' ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune.