Legge 4 maggio 1951, n. 307 Art. 4
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%. Le pensioni dei funzionari ed impiegati della cessata Banca di emissione austro-ungarica, passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478 , devono intendersi assimilate, ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici alle pensioni ex regime austro-ungarico.
Verweist auf
- Legge 4 maggio 1951, n. 307 Art. 20