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Legge 4 maggio 1951, n. 307 · Legge 4 maggio 1951, n. 307 — Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza

Legge 4 maggio 1951, n. 307 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilita', anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1919, sono aumentate del 10%.