Legge 2 aprile 1951, n. 294 Art. 4
Per il corrispettivo di concessione di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, di L. 1150 milioni per l'esercizio 1951-52 e di L. 1150 milioni per l'esercizio 1952-53.