Legge 2 aprile 1951, n. 294 Art. 3
Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilira' le trasformazioni relative al materiale rotabile nonche' la dotazione di nuove unita' del materiale stesso, cui dovra' provvedere il concessionario a sue spese in relazione al terzo comma dell'art. 1.