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Legge 15 marzo 1951, n. 191 · Legge 15 marzo 1951, n. 191 — Istituzione di un punto franco nel porto di Messina

Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto. La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.