Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 4
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande; b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private; c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali; d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 15.