Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 4
CAPO II Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 alitanti.
Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8. A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.